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| tu sei qui: home > Professione > Norme di categoria > D.M. 16/11/1948 | |||||||
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
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Decreto Ministeriale 16 Novembre 1948 |
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Deontologia | Norme di categoria | Tariffe | Modulistica |
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Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli architettiPubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1948 Art. 1 - Le impugnazioni dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti si propongono
entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata. Art. 2 - Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:
Art. 3 - Il ricorrente, che non sia il Pubblico Ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna comunicazione. Art. 4 - È irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato della ricevuta del versamento di cui all'art. 2. Art. 5 - Il ricorso al Consiglio nazionale è presentato o notificato nell'ufficio
del Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione che si intende
impugnare. Art. 6 - Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore. Art. 7 - Il presidente dei Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce
la seduta per la trattazione del ricorso. Art. 8 - Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono
adottate fuori della presenza degli interessati. Art. 9 - La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario. Art. 10 - La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale
nella segreteria. Art. 11 - Il segretario redige processo verbale delle sedute. Il processo verbale deve contenere:
Art. 12 - In caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta del Consiglio, il presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età. Art. 13 - È in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse. Art. 14 - I ricorsi trasmessi al Consiglio nazionale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto devono essere inviati ai Consigli degli Ordini le cui deliberazìoni sono impugnate, perché provvedano alle formalità di cui all'art. 5, entro 45 giorni dalla ricezione dei ricorsi informandone il ricorrente. |
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