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| tu sei qui: home > Professione > Norme di categoria > Decreto lgs. luogotenenziale 23/11/1944 n. 382 | |||||||
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
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Decreto legislativo luogotenenziale 23 Novembre 1944 n. 382 |
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Deontologia | Norme di categoria | Tariffe | Modulistica |
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Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali (1)Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 98 del 23 Dicembre 1944
CAPO I - Del Consiglio degli Ordini e Collegi professionaliArt. 1 - Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine o Collegio, a termini dell'art. 1 del regio decreto legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio è formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento. Art. 2 - I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo
a maggioranza di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero
di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi. Art. 3 - L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici
giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua
mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli
iscritti. Art. 4 - Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio un'ora dopo terminato il primo
appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero
alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione,
il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori
da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo
scrutinio. Art. 5 - Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta
dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per
la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale
maggioranza. Art. 6 - Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione. Art. 7 - Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine
o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo
e il bilancio preventivo. Art. 8 - Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare
regolarmente. Art. 9 - Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del Commissario e del Comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio. CAPO II - Delle commissioni centrali (1)Art. 10 - Le Commissioni centrali per le professioni indicate all'articolo 1 sono
costituite presso il Ministero di grazia e giustizia e sono formate di
undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione. Art. 11 - Nelle elezioni prevedute dal presente capo s'intende eletto il candidato
che ha riportato un numero maggiore di voti. A ciascun Consiglio spetta
un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti;
un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti; ed un voto
ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre. Art. 12 - Quando gli iscritti appartengono ad un unico albo con carattere nazionale,
la Commissione centrale è eletta dall'assemblea ed è formata
di nove componenti. Art. 13 - I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni
precedenti a quello in cui scade la Commissione centrale. Art. 14 - I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno il presidente,
il vicepresidente ed il segretario. CAPO III - Disposizioni comuniArt. 15 - I componenti del Consiglio o della Commissione centrale devono essere
iscritti all'albo. Essi possono essere rieletti. Art. 16 - Per la validità delle sedute del Consiglio o della Commissione
centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Art. 17 - per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione centrale esercitano le altre funzioni prevedute dai precedenti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto. ___________Note(1) Le Commissioni centrali sono ora denominate Consigli nazionali, in
base all'art. 2 del D.P.L. 21 giugno 1946, n. 6 (2) «I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale
23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi,
anche se trattisi di contributi arretrati, debbono essere versati nel
termine stabilito dai Consigli medesimi. (3)
Legge 8 agosto 1977, n. 585. Articolo unico Le tasse annuali di iscrizione e le eventuali arretrate che devono essere
corrisposte dagli iscritti agli albi degli ingegneri di cui al regio decreto
23 ottobre 1925, n. 2537, a norma degli articoli 7 e 14 del decreto legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, sono riscosse ai sensi dell'art.
3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858,
a richiesta dei consigli degli ordini provinciali e del consiglio nazionale
degli ingegneri, secondo le modalità stabilite nel testo unico
per la riscossione delle imposte dirette. Legge 10 giugno 1978, n. 292 Articolo unico Le tasse e i contributi stabiliti con legge e con delibera degli organi
statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi
gli eventuali arretrati, che devono essere corrisposti dagli iscritti
agli albi degli ordini e collegi professionali, sono riscossi ai sensi
dell'art. 3 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione
delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica
15 maggio 1963, n. 858. Detta riscossione avverrà tramite ruoli,
a richiesta dei consigli degli ordini e collegi, secondo le modalità
stabilite nel citato testo unico. |
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