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Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
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Riconoscimento del titolo di Architetto |
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Corrispondenza dei titoli di studio nei paesi europei
IL PRINCIPIO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO:Il principio del mutuo riconoscimento, in estrema sintesi, consiste nella possibilità per i cittadini europei di veder riconosciuto in ogni Paese membro dell'Unione il percorso formativo intrapreso nel proprio Paese, con la conseguenza di poter esercitare la professione consentita dal titolo del Paese ospitante equivalente. Tale principio, espressione del più generale diritto di circolazione e stabilimento all'interno dello spazio europeo per i cittadini comunitari, è concretizzato in un regime regolare , ossia che informa l'intero assetto normativo comunitario, ed in disposizioni di settore , ossia relative alle singole e diverse professioni. Il sistema settoriale si articola su due livelli:
Per quanto riguarda la professione di Architetto, la disciplina settoriale di riferimento è data dalla Direttiva 384/85/CEE , recepita in Italia con il D.lgs. 129/1992. PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA DIRETTIVA:In estrema sintesi, i punti basilari sui quali verte la direttiva sono: 1) la direttiva si applica alle attività relative al settore dell'architettura , intendendosi con tale locuzione le attività esercitate abitualmente col titolo professionale di architetto (sia in qualità di libero professionista che di lavoratore subordinato); 2) il principio fondante l'intera materia è quello per cui ogni Stato membro riconosce i diplomi, certificati e altri titoli (elencati nell'art. 11 della Direttiva) rilasciati dagli altri Stati membri ai loro cittadini che o siano già in possesso di tali qualifiche alla data della notifica della direttiva (5.08.1985), o abbiano iniziato il percorso formativo al massimo nel corso del terzo anno accademico successivo a tale notifica. (c.d. regime dei diritti acquisiti ). 3) la direttiva articola il principio di mutuo riconoscimento attraverso una generale indicazione dei requisiti che, in modo indeterminato, i titoli abilitativi devono avere e, quindi, sulla specifica indicazione , ripartita per ciascun Paese membro, dei distinti titoli oggetto di automatico riconoscimento. NORMA FONDANTE IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI IN ITALIA:L'art. 9 del D.lgs n.129/92 delinea il funzionamento del principio del mutuo riconoscimento in Italia, prevedendo che: 1) " Sono ammessi all'esercizio dell'attività disciplinata dal presente decreto con carattere di temporaneità, previa dichiarazione al Consiglio Nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori i cittadini che: a) sono in possesso di uno dei titoli di cui all'allegato A o contenuti nella comunicazione della Commissione Europea di cui all'art. 2 , comma 2 bis o si trovano nella condizione prevista dall'art. 6; b) esercitano legalmente l'attività relativa al settore dell'architettura nello Stato membro in cui sono stabiliti. 2. La prestazione di servizi di cui al comma 1, comporta l'iscrizione in appositi registri, istituiti e tenuti presso i Consigli provinciali ed il Consiglio nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e conservatori, con oneri a carico degli ordini. " REQUISITI E CARATTERISTICHE CHE DEVONO POSSEDERE I TITOLI:La direttiva descrive analiticamente i requisiti e le caratteristiche che devono possedere i cicli formativi suscettibili di mutuo riconoscimento. Nel dettaglio, la formazione si acquisisce mediante corsi di studio di livello universitario, riguardanti principalmente l'architettura, ripartiti equilibratamente tra aspetti teorici e pratici e tesi ad assicurare il raggiungimento di una serie di capacità tecniche. Per quanto attiene la durata, la formazione deve comprendere almeno quattro anni di studio a tempo pieno presso un'università o un istituto di istruzione analogo, oppure sei anni di istruzione presso università o istituto, di cui almeno tre a tempo pieno. Detta formazione deve essere sancita dal superamento di un esame universitario. ( Costituisce deroga espressa a tali criteri il riconoscimento della formazione delle Fachhochschulen della Repubblica federale tedesca , nel rispetto dei requisiti previsti dalla direttiva, e cioè sia impartita in tre anni e completata da un successivo periodo di esperienza professionale di quattro anni certificato dall'ordine di iscrizione dell'architetto, attribuisca in Germania il titolo di architetto e, infine, corrisponda ai requisiti generali di equilibrata formazione ). È suscettibile di riconoscimento un percorso formativo, che assicuri la acquisizione di capacità tecniche nel campo dell'architettura, sancito dal superamento di un esame in architettura di livello universitario, sostenuto da soggetti che lavorino da sette anni o più nel settore dell'architettura, come collaboratori di un architetto o di uno studio di architetti. Ancora, sono considerati rispondenti ai requisiti necessari per esercitare l'attività nel settore dell'architettura i cittadini di uno Stato membro autorizzati a servirsi di tale titolo in applicazione di una disposizione legislativa che permetta, ad autorità competente nello Stato membro, la facoltà di attribuire tale titolo ai cittadini dello stato membro che si siano distinti per la qualità delle loro realizzazioni nel campo dell'architettura. I TITOLI SUSCETTIBILI DI RICONOSCIMENTO:Possono accedere all'automatico riconoscimento tutti i titoli di studio presenti nell'elencazione fornita dagli organi comunitari e riproposta dall' allegato 1 al Dlgs. 129/1992 , riportato in Appendice. A tale elencazione, stesa sulla base dell'accertamento dell'esistenza di un percorso formativo minimo analogo in tutti i paesi dell'Unione, si aggiungono poi altri titoli di studio che, in via generale, partecipano del riconoscimento. ALTRI TITOLI DI STUDIO:Al di là di tale previsione puntuale dei singoli diplomi che consentono di attivare il mutuo riconoscimento, la possibilità di riconoscimento di titoli non previsti nelle sopra dette elencazioni sussiste anche: a. Per i titoli rilasciati da altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo. Per quanto concerne tale tipologia di certificati, non esiste ad oggi un'elencazione ufficiale, pertanto, per il riconoscimento, occorrerà far riferimento ai medesimi criteri posti a fondamento della direttiva in ordine alla durata ed ai requisiti a cui i percorsi di formazione devono informarsi. b. Per i diplomi, certificati e altri titoli conseguiti in Paesi terzi qualora siano stati riconosciuti in uno Stato membro corrispondenti a quelli inseriti negli appositi elenchi comunicati agli Stati della Commissione europea. c. Per la tipologia di titoli di cui al punto b., in caso di attestazione non conforme ai requisiti previsti, è disciplinata l'ipotesi ulteriore che prevede comunque il riconoscimento, previo superamento di una prova attitudinale ai sensi del d.lgs. 115/92, tenuto conto anche dell'esperienza professionale acquisita nello Stato membro che ha riconosciuto il titolo. PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO:Per ottenere il riconoscimento in Italia occorre che: 1. I soggetti in possesso dei suddetti titoli presentino la domanda di riconoscimento " al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ". La domanda, redatta in italiano, deve indicare la provincia in cui l'interessato ha intenzione di stabilirsi e occorre sia corredata di:
( N.B.: Tale documentazione non è necessario sia depositata in lingua italiana, ma il Ministero può chiedere che sia accompagnata da una traduzione ufficiale ). 2. Entro trenta giorni dalla domanda, il Ministero accerta la regolarità della medesima, e richiede, eventualmente, chiarimenti ed integrazioni. Segue quindi il rilascio del riconoscimento, ovvero qualora il titolo fornito non attesti una preparazione equipollente alla nazionale, può essere richiesto il superamento di una prova attitudinale. ISCRIZIONE AD ORDINI PROFESSIONALI:Per quanto attiene alla necessità di iscriversi all'Ordine professionale di riferimento occorre rilevare che: 1) la direttiva prevedeva il divieto per gli Stati di imporre tale iscrizione (art.22); 2) lo Stato italiano aveva al contrario disposto l'obbligatorietà di tale iscrizione (art.9 del D.lgs 129/92); 3) la Corte di Giustizia delle Comunità Europee si era pronunciata nel senso dell'illegittimità di tale disposizione italiana (sentenza n.298 del 21 marzo 2002); 4) la nuova stesura della norma di recepimento, fedele alla pronuncia della Corte sugli altri punti in cui questa aveva contestato l'operato italiano, ha tuttavia ribadito l'obbligo di iscrizione agli albi professionali. 5) sembra quindi opportuno procedere, da parte dei professionisti comunitari, a tale iscrizione al fine di esercitare la professione di architetto in Italia [1].
APPENDICE
Attualmente, l'Allegato 1 del D.lgs. 129/92 (adeguandosi all'ultimo elenco contenuto nella comunicazione della commissione nella materia de qua (2001/C333/02)) elenca i seguenti titoli a titoli abilitanti conseguiti: a) In Belgio : - i diplomi rilasciati dalle scuole nazionali superiori di architettura o dagli istituti superiori di architettura (architecte - architect); - i diplomi rilasciati dalla scuola provinciale superiore di architettura di Hasselt (architect); - i diplomi rilasciati dalle accademie reali di Belle Arti (architecte - architect); - i diplomi rilasciati dalle scuole di Saint-Luc (architecte - architect); - i diplomi universitari di ingegneria civile, accompagnati da un certificato di tirocinio rilasciato dall'ordine degli architetti e conferente il diritto di usare il titolo professionale di architetto (architecte - architect); - i diplomi d'architetto rilasciati dalla commissione esaminatrice centrale o statale di architettura (architecte - architect); - i diplomi di ingegnere civile-architetto e di ingegnere-architetto rilasciati dalle facoltà di scienze applicate delle università e dal politecnico di Mons (ingegnieur-architecte, ingegnieurarchitect). b) In Danimarca : - i diplomi rilasciati dalle scuole nazionali di architettura di Copenaghen e Arhus (arkitekt); - il certificato di gradimento rilasciato dalla commissione degli architetti ai sensi della legge n. 202 del 28 maggio 1975 (registeret arkitekt); - i diplomi rilasciati dalle scuole superiori di costruzione edile (bygningskonstruktor) accompagnati da un attestato delle competenti autorità comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli ai sensi dell'art. 13 della direttiva n. 85/384/CEE Consiglio del 10 giugno 1985. c) In Germania : - i diplomi rilasciati dalle scuole superiori di Belle Arti (Dipl.-Ing., Architekt - HfbK); - i diplomi rilasciati dalla Technische Hochschulen, sezione architettura (Architektur/Hochbau), dalle università tecniche, sezione architettura (Architektur/Hochbau), dalle università, sezione architettura (Architektur/Hochbau) e, qualora tali istituti siano stati raggruppati nelle Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) (Dipl.Ing. e altre denominazioni che fossero successivamente date a tali diplomi); - i diplomi rilasciati dalle Fachhochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), e qualora tali istituti siano stati raggruppati in Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen sezione Architettura (Architektur/Hochbau), accompagnati, quando la durata degli studi è inferiore a quattro anni ma comporta almeno tre anni, dal certificato attestante un periodo di esperienza professionale di quattro anni nella Repubblica federale di Germania, rilasciato dall'ordine professionale conformemente alle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 1, secondo comma (Ingenieur grad. e altre eventuali future denominazioni di tali diplomi); - i certificati (Prüfungszeugnisse) rilasciati prima del 1° gennaio 1973 dalle Ingenieurschulen, sezione Architettura, e dalle Werkkunstschulen, sezione Architettura, accompagnati da un attestato delle autorità competenti comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli conformemente all'art. 13 della direttiva n. 85/384/CEE Consiglio del 10 giugno 1985. d) In Grecia : - i diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura; - i diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dall'Aristotelion Panepistimion di Salonicco, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura; - i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura; - i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dall'Aristotelion Panepistimion di Salonicco, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura; - i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Thrakis, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura; - i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Patron, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura. e) In Spagna : - il titolo ufficiale di architetto (titulo oficial de arquitecto) rilasciato dal ministero dell'educazione e della scienza o dalle università. f) In Francia : - i diplomi di "architecte diplômé par le gouvernement" rilasciati fino al 1959 dal Ministero della pubblica istruzione e dopo tale data dal Ministero degli affari culturali (architecte DPLG); - i diplomi rilasciati dalla scuola speciale di architettura (architecte DESA); - i diplomi rilasciati dal 1955 dalla scuola nazionale superiore delle Arti e delle Industrie di Strasburgo (ex scuola nazionale di Ingegneria di Strasburgo), sezione Architettura (architetto ENSAIS). g) In Irlanda : - la laurea di "Bachelor of Architecture" rilasciata dalla "National University" d'Irlanda (B. arch., NUI) a laureati in architettura dell'"University College" di Dublino; - il diploma di livello universitario in architettura rilasciato dal "College of Technology", Bolton Street, Dublino (dipl. arch.); - il certificato di membro associato del "Royal Institute of Architects" di Irlanda (ARIAI); - il certificato di membro del "Royal Institute of Architects" di Irlanda (MRIAI). h) Nei Paesi Bassi : - l'attestato che comprova l'esito positivo dell'esame di licenza di architettura, rilasciato dalle sezioni "Architettura" delle scuole tecniche superiori di Delft o di Eindhoven (bouwkunding ingenieur); - i diplomi delle accademie di architettura riconosciute dallo Stato (architect); - i diplomi rilasciati fino al 1971 dagli ex istituti d'insegnamento superiore di architettura (Hoger Bouwkhunstonderricht) (architect HBO); - i diplomi rilasciati fino al 1970 dagli ex istituti d'insegnamento superiore di architettura (Voortgezet Bouwkhunstonderricht) (architect VBO); - l'attestato comprovante l'esito positivo nella prova d'esame organizzata dal consiglio degli architetti del "Bond van Nederlandse Architecten" (ordine degli architetti olandese, BNA) (architect); - il diploma della "Stichting Instituut voor Architectuur" (Fondazione "Istituto di architettura") (IVA) conseguito al termine di un corso organizzato da tale fondazione per un periodo minimo di quattro anni (architect), accompagnato da un attestato delle competenti autorità comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli conformemente all'art. 13 della direttiva n. 85/384/CEE Consiglio del 10 giugno 1985; - un attestato delle competenti autorità comprovante che, prima dell'entrata in vigore della citata direttiva, l'interessato è stato ammesso all'esame di "Kandidaat in de bouwkunde" organizzato dalla scuola tecnica superiore di Delft o di Eindhoven e che, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività (architect); - un attestato delle competenti autorità rilasciato unicamente alle persone che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età prima dell'entrata in vigore della citata direttiva, comprovante che l'interessato, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività (architect). Gli attestati a cui è fatto riferimento nel settimo e ottavo trattino non dovranno più essere riconosciuti a partire dalla data dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari per l'accesso alle attività di architetto ed il loro esercizio nell'ambito del titolo professionale di architetto nei Paesi Bassi, sempre che tali attestati, in virtù delle suddette disposizioni, non diano già l'accesso a tali attività nell'ambito del titolo professionale di cui sopra. i) Nel Regno Unito : - i titoli conseguiti in seguito ad esami superati presso: · il "Royal Istitute of British Architects"; · le facoltà di architettura di:
· istituti di tecnologia e di belle arti, che erano o sono riconosciuti al momento dell'adozione della direttiva n. 85/384/CEE Consiglio del 10 giugno 1985 dall'"Architects Registration Council" del Regno Unito ai fini dell'iscrizione all'albo (Architect); - un certificato che attesti che il titolare aveva acquisito il diritto di mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 6 (1a), 6 (1b), ovvero 6 (1d) dell'Architects Registration Act del 1931 (Architect); - un certificato che attesti che il titolare ha acquisito il diritto di mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 2 dell'Architects Registration Act del 1938 (Architect). l) In Portogallo : - il diploma "diploma do curso especial de arquitectura", rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto; - il diploma di architetto (diploma de arquitecto) rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto; - il diploma "diploma do curso de arquitectura", rilasciato dalle scuole superiori di belle arti di Lisbona e di Porto; - il diploma "diploma de licenciatura em arquitectura" rilasciato dalla scuola superiore di belle arti di Lisbona; - il diploma "carta de curso de licenciatura em arquitectura", rilasciato dall'Università tecnica di Lisbona e dall'Università di Porto; - il diploma di genio civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciato dall'Istituto superiore tecnico dell'Università tecnica di Lisbona; - il diploma in genio civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciato dalla facoltà di scienze e tecnologia dell'Università di Porto; - il diploma in genio civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciato dalla facoltà di scienze e tecnologia dell'Università di Coimbra; - il diploma in genio civile, produzione (licenciatura em engenharia civil, produçao) rilasciato dall'Università di Minho. In seguito all'ultimo aggiornamento dei titoli che gli Stati membri devono riconoscere avvenuto con Comunicazione della Commissione C-333, G. U. C. E. 28.11.2001, sono titoli suscettibili di riconoscimento: a) per l'Austria : - il titolo di "Diplom-Ingenieur" rilasciato dalle università di Graz, Vienna ed Innsbruck; - il titolo di "Magister der Architektur" rilasciato dalle "Hochschule" di Vienna e Linz, e dalla Akademie di Vienna; b) per la Norvegia : - il titolo di "Sivilarkitekt", rilasciato dalla "Norge teknisk-naturvitenskapelige universitet", dalla "Arkitekth Æ gfskolen" in Oslo, ovvero dalla "Bergen arkitekscole"; c) per la Svezia : - il titolo di "Arkitektexamen", rilasciato dalla "Chalmers Tekniska Hogskola AB", "Kungliga Tekniska Hogskola", ovvero dalla "Lunds Universitet". Infine, norme speciali valgono per la Germania unificata ( art.6 della direttiva ) per quanto attiene i titoli di formazione rilasciati dopo l' 8.05.1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca, per i quali è previsto che sono validi, ai fini del riconoscimento, gli attestati della Repubblica federale tedesca che ne sostengono la rispettiva equivalenza. Per quanto concerne poi il Lussemburgo , in considerazione dell'eseguità del proprio territorio, ha usufruito di un particolare regime transitorio , essendo autorizzato, ai sensi dell' art.15 della direttiva , a sospendere l'applicazione degli articoli 10, 11 e 12 per quanto concerne il riconoscimento di diplomi, certificati o altri titoli non universitari, al fine di evitare distorsioni nella concorrenza , ma unicamente per il periodo transitorio di quattro anni e mezzo a decorrere dalla data di notifica della direttiva. [1] È qui ritenuto opportuno omettere ogni trattazione intorno alla legittimità - pur dubbia - dell'operato del legislatore italiano, ritenendo opportuno, più semplicemente, rispettare il dettato normativo. [2] Per quanto riguarda i titoli conseguiti in Italia è stato ritenuto opportuno ometterli, in quanto le finalità del lavoro sembrano escluderne la pertinenza.. |
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